Gli aiuti concessi in “De Minimis” sono un’eccezione alla regola generale del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che esclude per gli stati membri la possibilità di concedere agevolazioni alle imprese che siano considerati aiuti di stato.
Una delle eccezioni a questo principio generale sono proprio gli aiuti concessi in “De Minimis”.
Si tratta cioè di aiuti considerati di importanza minore poiché di importo limitato e quindi non in grado di alterare la concorrenza.
Con il REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831 approvato il 13/12/2023, il limite generale che era fissato in 200.000 euro in 3 esercizi, è stato innalzato a 300.000 euro in tre anni a decorrere dal 01/01/2024. Il nuovo regolamento si applicherà fino al 31 dicembre 2030.
L’articolo 3 del REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831 prevede che:
- Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato;
- L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non supera 300 000 EUR nell’arco di tre anni;
- Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.
Con il nuovo regolamento, a partire al 01/01/2024 non c’è più il limite di 100.000 euro per il settore del trasporto di merci su strada.
Esistono poi specifici regolamenti per il settore Pesca Reg. 717/2014 e Agricoltura Reg. 1408/2013 .
Il nuovo regolamento anticipa inoltre che la Commissione europea istituirà un registro centrale degli aiuti concessi alle imprese a livello europeo. Il registro sarà utilizzabile dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026.
La norma prevede che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» non debba essere superato nell’arco di tre esercizi finanziari che con il nuovo Reg. 2023/2831 diventeranno invece 3 anni. (…nell’arco di 3 anni).
Con il nuovo regolamento, il periodo di tre anni va valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti de “de minimis” concessi nei tre anni precedenti.