È stato firmato il decreto sulla nuova edizione 2023 del Parco Agrisolare che prevede importanti incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici per il settore agricolo e agroindustriale.
I beneficiari del bando sono:
- Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- Imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO (i codici ATECO saranno precisati nel Bando);
- Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del cc e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- soggetti precedenti costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.
I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel registro delle imprese, essere in regola con il DURC e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita all’art. 2, punto 18 del regolamento GBER.
L’intervento obbligatorio da eseguire è l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1 MWp.
Per le aziende agricole di produzione primaria, destinatarie principali dell’incentivo, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti, con percentuali differenti:
- sia se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare;
- sia se l’obiettivo è quello di produrre più energia rispetto a quella media necessaria per l’autoconsumo.
All’installazione di pannelli fotovoltaici possono essere abbinati anche i seguenti interventi:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro e rispettando le vigenti norme in materia (a livello operativo è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato ed è anche ammessa l’opera di bonifica su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato);
- isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
- sistemi di aerazione connessi alla sostituzione dei tetti (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
Le spese ammesse al beneficio includono i costi di progettazione, le asseverazioni e le altre spese professionali comunque richieste dal tipo di lavori. Sono dunque comprese anche quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750.000,00 euro nel limite massimo di 1 milione di euro per singolo soggetto beneficiario.
Agli interventi realizzati viene dunque riconosciuto:
- Per le aziende agricole di produzione primaria, se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, un incentivo in conto capitale dell’80% della spesa massima ammessa
- Per le aziende agricole di produzione primaria, se l’obiettivo è quello di produrre più energia rispetto a quella media necessaria per l’autoconsumo, un incentivo in conto capitale per l’intero progetto (compreso la quota parte adibita all’autoconsumo):
- fisso del 30% della spesa massima ammessa;
- aggiuntivo del 20% per le piccole imprese;
- aggiuntivo del 10% per le medie imprese;
- maggiorato del 15% per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna
- Per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli, un incentivo in conto capitale dell’80% della spesa massima ammessa;
- Per le aziende di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, un incentivo in conto capitale:
- fisso del 30% della spesa massima ammessa;
- aggiuntivo del 20% per le piccole imprese;
- aggiuntivodel 10% per le medie imprese;
- maggiorato del 15% per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Il Bando attuativo verrà pubblicato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), a seguito dell’approvazione del presente Decreto da parte della Commissione europea. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate solo telematicamente attraverso il portale del GSE.