Parco Agrisolare (PNRR M2C1 Investimento 4)

23 Gennaio 2026 | Informazioni

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 681806 del 17 dicembre 2025, con il quale viene istituita la nuova misura M2C1 – Investimento 4 del PNRR, denominata “Facility Parco Agrisolare”.
La misura pone come obiettivo di promuovere l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica delle aziende e contribuire agli obiettivi climatici europei, senza consumo di nuovo suolo. La misura sostiene gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.
Il decreto mette a disposizione 789 milioni di euro di cui il 40% delle risorse è riservato alle regioni del Mezzogiorno.

Possono accedere al contributo previsto dal Facility Parco Agrisolare i seguenti soggetti:
• imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
• imprese agroindustriali;
• cooperative agricole che svolgono attività ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile;
• cooperative e consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
• soggetti costituiti in forma aggregata, quali:

  • associazioni temporanee di imprese (ATI);
  • raggruppamenti temporanei di impresa (RTI);
  • reti d’impresa;
  • Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) a carattere agricolo.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta di contabilità IVA con volume d’affari annuo inferiore a € 7.000,00 – ad eccezione del soccidario.
I beneficiari devono avere disponibilità dei fabbricati su cui gli interventi vengono realizzati.

  1. Intervento Principale:
    Installazione di Impianti fotovoltaici:
    Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili esclusivamente se destinati all’autoconsumo, salvo le eccezioni previste dall’Allegato A, Tabella 4A del D.M. 19 aprile 2023.
    In particolare:
  • la produzione annua di energia non può superare il consumo medio annuo di energia elettrica e termica dell’azienda, inclusi i consumi familiari;
  • la vendita di energia in rete è consentita solo nel rispetto del limite di autoconsumo medio annuale;
  • in caso di aziende aggregate, l’impianto deve coprire il fabbisogno energetico complessivo dei soggetti beneficiari appartenenti alla medesima categoria.
  1. Interventi complementari ammessi:
    Rimozione e smaltimento dell’amianto o dell’eternit dalle coperture, da effettuarsi esclusivamente tramite ditte abilitate e iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente;
    isolamento termico dei tetti, con relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato;
    realizzazione di sistemi di aerazione mediante tetti ventilati e camini di evacuazione dell’aria.

Sono inoltre considerate ammissibili le spese relative a:

  • sistemi di accumulo dell’energia;
  • infrastrutture di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile;
  • costruzione o miglioramento di beni immobili strumentali;
  • acquisto di macchinari e attrezzature entro il valore di mercato;
  • software, brevetti, licenze e diritti di proprietà intellettuale;
  • costi generali e professionali, inclusi studi di fattibilità e consulenze tecniche.

Il costo massimo ammissibile per l’installazione dei pannelli fotovoltaici è pari a 1.500 euro/kWp, ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 19 aprile 2023.
È prevista una priorità per i progetti che non hanno già beneficiato della misura “Parco Agrisolare” M2C1-2.2 e i soggetti iscritti alla Rete Agricola di Qualità (Legge n. 116/2014).
I progetti finanziati devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del contributo.

Il contributo è a fondo perduto con un’intensità di aiuto massima dell’80% rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione al settore in cui opera il soggetto beneficiario e, ove applicabile in funzione della realizzazione dell’intervento destinato o meno al soddisfacimento del solo autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:

  • all’ 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
  • al 65% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
  • al 50% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.

Fanno eccezione:
-le imprese agricole che trasformano prodotti agricoli in non agricoli;
-le imprese agricole di produzione primaria che superano il limite di autoconsumo o autoconsumo condiviso.
Per tali soggetti, l’aliquota è pari al 30%, incrementabile di:
+20 punti percentuali per le piccole imprese;
+10 punti percentuali per le medie imprese;
+15 punti percentuali per investimenti realizzati nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE.

Le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti da uno o più Avvisi pubblici attuativi, di prossima emanazione. La gestione della misura è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

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