Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2025, entra ufficialmente in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025, che ridefinisce il quadro normativo nazionale per l’ammissibilità della spesa nell’ambito dei fondi europei relativi al ciclo di programmazione 2021–2027. Il nuovo regolamento sarà operativo a partire dal 23 maggio 2025.
Il decreto rappresenta una tappa cruciale per l’attuazione efficace dei programmi cofinanziati dall’Unione europea, introducendo una disciplina armonizzata che interessa tutti i principali strumenti di finanziamento: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo per una transizione giusta (JTF), il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e i fondi per migrazione, sicurezza e frontiere.
Un nuovo riferimento per i fondi europei
Il DPR 66/2025 stabilisce criteri aggiornati e uniformi per la gestione delle risorse europee, rappresentando un punto di riferimento essenziale per amministrazioni pubbliche, enti beneficiari e soggetti attuatori, in particolare per programmi regionali come il PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027.
Tra le principali novità, vi è l’estensione dell’ambito di applicazione rispetto al precedente DPR 22/2018: il nuovo regolamento disciplina un maggior numero di fondi e introduce regole comuni anche per le autorità centrali, rafforzando il coordinamento tra livelli amministrativi e la coerenza con il quadro normativo europeo.
Le spese ammissibili: criteri e categorie
Il decreto elenca in modo puntuale le tipologie di spesa che possono essere considerate ammissibili, a condizione che rispettino precisi criteri: pertinenza rispetto all’operazione finanziata, sostenimento effettivo, adeguata documentazione, tracciabilità e corretta registrazione contabile.
Tra le principali categorie previste per i programmi cofinanziati:
- Spese operative legate alle attività approvate;
- Costi del personale, sia interno che esterno;
- Contributi in natura, come beni o servizi gratuiti;
- Acquisto di beni e attrezzature, immobili e terreni, entro limiti specifici;
- Indennità di partecipazione e sostegni economici per i destinatari del FSE+;
- Spese fiscali e legali, come IVA non detraibile, consulenze e audit;
- Assistenza tecnica, per le attività di gestione, controllo, valutazione e comunicazione.
Il regolamento, inoltre, riconosce la possibilità di utilizzare forme semplificate di rendicontazione, come costi standard o tariffe predefinite, con l’obiettivo di alleggerire il carico burocratico e migliorare l’efficienza degli interventi, soprattutto per pubbliche amministrazioni, imprese e terzo settore.
Le spese escluse: cosa non rientra nell’ammissibilità
In modo altrettanto chiaro, il DPR 66/2025 stabilisce le categorie escluse dal finanziamento, tra cui:
- Multe, penali, sanzioni e interessi di mora;
- Perdite su cambio e costi finanziari speculativi;
- Costi legati alla delocalizzazione di attività produttive;
- Acquisti immobiliari non coerenti con le finalità progettuali, in particolare per il FSE+.
Focus FSE+: inclusione sociale, lavoro e sostegno ai vulnerabili
Il decreto dedica una specifica attenzione agli interventi finanziati tramite FSE+, ampliando e chiarendo le spese ammissibili in ambiti chiave come inclusione sociale, occupazione, presa in carico sociosanitaria e lotta alla deprivazione materiale.
In particolare, viene riconosciuta l’ammissibilità delle indennità di partecipazione anche per operazioni di importo inferiore a 200.000 euro, così come le spese sanitarie e sociosanitarie a favore di persone in condizioni di vulnerabilità.
Altri strumenti di sostegno e gestione
Tra le innovazioni più rilevanti del DPR 66/2025 figurano anche:
- Il riconoscimento di strumenti come credito d’imposta, esonero contributivo e premi (artt. 7–9);
- L’aggiornamento dei criteri per l’acquisto di attrezzature, immobili e terreni (artt. 17–19), con attenzione agli aspetti economici, tecnici e ambientali;
- Il rafforzamento della capacità amministrativa delle autorità regionali, con l’ampliamento delle spese ammissibili per gestione, monitoraggio e comunicazione dei programmi (artt. 23–24).
Pur sostituendo il DPR 22/2018, il nuovo regolamento ne mantiene la validità per i programmi del ciclo 2014–2020 ancora in corso, garantendo una transizione ordinata. Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle operazioni già avviate nel periodo 2021–2027, purché compatibili con le nuove regole.