ZES Unica: proroga al 2028 e nuove modalità di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta

10 Novembre 2025 | Incentivi, Informazioni

La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sul quadro delle agevolazioni destinate alle imprese che operano all’interno della ZES Unica, l’area economica speciale che dal 2024 ricomprende l’intero Mezzogiorno. Con questa misura, il Governo conferma e potenzia uno degli strumenti considerati più strategici per sostenere investimenti produttivi nelle regioni meridionali, prolungando il credito d’imposta ZES fino al 2028 e ridefinendo in maniera puntuale le modalità di comunicazione necessarie per ottenerlo.

L’intervento modifica l’articolo 16 del Decreto-Legge 124/2023, convertito con Legge 162/2023, ampliando anni di fruizione, massimali di spesa e tempistiche operative.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la durata della misura. La precedente scadenza, fissata per il 2024 e 2025, viene estesa a un arco temporale più ampio:

Il credito d’imposta ZES sarà fruibile per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.

Questa proroga consente alle imprese di programmare investimenti con un orizzonte temporale più stabile e coerente, condizione essenziale soprattutto nei settori industriali e logistici in cui i tempi di progettazione e realizzazione risultano medio-lunghi.

Dal 2026 in poi, per accedere al beneficio, non sarà sufficiente realizzare l’investimento: sarà necessario rispettare specifiche finestre annuali di comunicazione rivolte all’Agenzia delle Entrate, con cadenza bifasica.

1. Comunicazione preventiva

Gli operatori economici dovranno comunicare:

  • le spese sostenute dal 1° gennaio dell’anno di riferimento,
  • e quelle che intendono sostenere fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Le scadenze sono le seguenti:

AnnualitàPeriodo di invio comunicazione
Investimenti 202631 marzo – 30 maggio 2026
Investimenti 202731 marzo – 30 maggio 2027
Investimenti 202831 marzo – 30 maggio 2028

La comunicazione preventiva ha la funzione di prenotare le risorse.

2. Comunicazione integrativa obbligatoria

A pena di decadenza, le imprese devono confermare l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati.

AnnualitàComunicazione integrativa obbligatoria
Investimenti 20263 gennaio – 17 gennaio 2027
Investimenti 20273 gennaio – 17 gennaio 2028
Investimenti 20283 gennaio – 17 gennaio 2029

La comunicazione integrativa deve contenere:

  • ammontare degli investimenti effettivamente realizzati,
  • dettaglio delle fatture elettroniche,
  • estremi della certificazione prevista dal decreto ministeriale 17 maggio 2024,
  • valore del credito d’imposta maturato.

Importante:
Gli investimenti dichiarati nella comunicazione integrativa non possono superare quanto indicato nella comunicazione preventiva. In caso contrario, la comunicazione è rigettata.

Il rifinanziamento della misura segue una programmazione pluriennale basata su limiti di spesa:

AnnoMassimale di spesa
20252.200 milioni €
20262.300 milioni €
20271.000 milioni €
2028750 milioni €

Questo andamento evidenzia una strategia di decalage progressivo, con un sostegno più forte nel biennio iniziale della proroga.

Poiché l’agevolazione opera entro un tetto di risorse predeterminato, l’importo finale fruibile da ciascuna impresa sarà pari a:

Credito d’imposta dichiarato × Percentuale di riparto

La percentuale è definita dall’Agenzia delle Entrate:

  • dopo la chiusura delle comunicazioni integrative,
  • rapportando il limite di spesa annuale al totale dei crediti richiesti.

In altre parole, il beneficio effettivo dipenderà dal rapporto tra domanda complessiva delle imprese e risorse disponibili.

La proroga della ZES Unica al 2028 rappresenta un segnale di continuità e stabilità importante per gli investimenti nel Mezzogiorno: permette alle imprese di pianificare nuovi insediamenti, ampliamenti e riconversioni con maggiore sicurezza.

Al tempo stesso, la misura introduce una disciplina più stringente, in cui:

  • la pianificazione finanziaria deve essere accurata,
  • la comunicazione documentale deve essere precisa,
  • la rendicontazione deve essere puntuale e verificabile.

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